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REGOLAMENTO 2 DELL’ASSOCIAZIONE “Associazione di Promozione Sociale – CENTRO CULTURALE RUSSO” NORME DI BUONA PRASSI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA GLI ASSOCIATI E DEI RAPPORTO TRA ASSOCIATI ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il seguente regolamento integra lo Stato dell’ “Associazione di Promozione Sociale – CENTRO CULTURALE RUSSO”. Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura “Associazione” per intendere “Associazione di Promozione Sociale – CENTRO CULTURALE RUSSO”. 1.Procedura di accesso ai documenti dell’Associazione 1.1 L’Associazione intende garantire e promuovere la partecipazione degli Associati alla vita Associativa attraverso l’esercizio del diritto ad un’adeguata informativa sulle attività della vita associative anche attraverso la libera consultazione della documentazione contabile ed axtracontabile dell’Associazione; 1.2. Ogni socio ha diritto di consultare documenti contabili ed extracontabili custoditi presso la Sede Legale dell’Associazione quali a mero titolo esemplificativo: Statuto, regolamenti, programmi didattici, orari del corsi, elenchi di maestri e loro qualifiche; 1.3 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo; 1.4. Il diritto dei soci deve essere esercitato in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento della vita Associativa e deve esercitarsi mediante richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con indicazione analitica dei documenti dei quali si richiede la presa visione e dei morivi della richiesta; 1.5. Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica al richiedente entro 10 gg. dalla richiesta la modalità e la data nella quale è possibile effettuare l’accesso ai documenti richiesti. 1.6. E’ fatto divieto espresso ai Soci dell’Associazione di diffondere le informazioni inerenti alla vita Associativa comunque acquisite. 2. Trattamento dati personali 2.1 Nessuno dei soci può diffondere o rendere pubblici i dati personali degli altri soci. Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno comunicati a terze parti in alcun caso salvo che per necessità di ottemperare a specifici obblighi di Legge e su specifiche richieste di Pubbliche Amministrazioni o altri Enti competenti. 3. Rapporti tra soci e Consiglio direttivo. 3.1. Ogni socio può avanzare proposte al Consiglio Direttivo per lo sviluppo ed il miglioramento dell’Associazione nonché muovere reclami. 3.2. Le proposte ed i reclami devono farsi per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R al Presidente del Consiglio Direttivo, presso il suo domicilio, il quale li sottoporrà al Consiglio Direttivo al fine di intraprendere le debite azioni migliorative e/o correttive se ritenute necessarie. Delle decisioni del Consiglio Direttivo verrà data comunicazione scritta al Socio entro al massimo 20 giorni dalla Sua richiesta, salvo richieste di particolare complessità. 3.3. Le azioni correttive e migliorative messe in atto dal Consiglio Direttivo in risposta alle richieste/proposte/reclami dei soci verranno rappresentate all’Assemblea dei Soci in occasione della prima Assemblea dei Soci. 3.4. Solo in caso di mancata risposta da parte del Consiglio Direttivo nei termini di cui al punto 3.2. il Socio richiedente ha diritto di esporre direttamente ai soci i propri reclami o le proprie proposte al fine della convocazione dell’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto. 3.5. Ogni diversa procedura di manifestazione di reclami o di formulazione di proposte migliorative e correttive è ritenuta in contrasto con il presente regolamento. 4. Applicazione del regolamento. 4.1. Il presente regolamento è vincolante per tutti gli Associati ed il Consiglio Direttivo vigilerà sulla Sua corretta applicazione. 4.2. L’Associazione considera il presente regolamento lo strumento idoneo a garantire un adeguato bilanciamento tra l’effettivo esercizio del diritto degli associati di partecipare alla vita associativa e le esigenze di tutela della privacy nonché di funzionalità e efficienza della gestione amministrativa. 4.3. Ogni violazione del presente regolamento da parte degli associati rappresenta un inadempimento dei loro obblighi che può essere valutato ai fini di un provvedimento di espulsione. 5. Ricorso contro rifiuti di richieste di ammissione. 5.1. In caso di rifiuto di una richiesta di ammissione il socio può ricorrere contro tale provvedimento a mezzo lettera raccomandata/PEC indirizzata al consiglio direttivo. 5.2. Sul ricorso decide l’Assemblea dei Soci debitamente convocata non oltre 45 giorni dalla data del ricorso. 5.3. In caso di Assemblea deserta decide il Consiglio Direttivo. Firenze, 26/02/2016 Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 26/02/2016